Codice di condotta

(ex Articolo 27-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206)

Preambolo

Il traduttore e l’interprete hanno il compito di trasmettere nella lingua in cui traducono gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle loro capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici, sia culturali del testo originale. Il traduttore e l’interprete devono favorire la comunicazione ed il colloquio restando in posizione di neutralità.

Titolo I – Principi generali

Il presente codice di condotta  si applica a tutti i traduttori e agli interpreti aderenti all’A.N.I.T.I. nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro, con i committenti e con i terzi.

Spetta al Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Consiglio Direttivo, la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme di condotta.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno contribuito a determinare l’infrazione.

La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui agli articoli che seguono, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione discrezionale da parte del Collegio dei Probiviri, ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di esclusione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell’associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell’eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Nell’esercizio di attività professionale in un Paese estero, traduttori e interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne di quel Paese in questione nonché alle norme deontologiche dell’Associazione. In caso di conflitto prevalgono le norme interne.

Il traduttore e l’interprete devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto al traduttore e all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa. Con la propria attività di traduzione, i traduttori o interpreti non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

Il traduttore e l’interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all’interprete è vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della professione o nell’adempimento di un incarico. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia. Il traduttore deve eseguire a regola d’arte e personalmente l’incarico affidatogli.

Il traduttore e l’interprete devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell’incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e e mantenere il più possibile la forma e il layout del testo originale.

È dovere del traduttore e dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il traduttore e l’interprete devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti e dei dati in loro possesso.
Il traduttore e l’interprete sono tenuti a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti e, comunque, a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

Traduttori e interpreti, nell’esercizio dell’attività professionale, hanno il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la verità della traduzione da pressioni o condizionamenti esterni.
I soci di A.N.I.T.I. non devono porre in essere attività di intermediazione nel settore delle traduzioni e dell’interpretariato.
La collaborazione tra professionisti nelle lingue e nei settori di loro competenza non costituisce attività d’intermediazione.
Traduttori e interpreti non devono tener conto di interessi personali.

Il traduttore e l’interprete non devono accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza. In ogni caso il traduttore e l’interprete devono comunicare al committente le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta e così eventualmente la necessità dell’integrazione con altro collega.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

È dovere del traduttore e dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica con particolare riferimento ai settori nei quali é svolta l’attività.

Il traduttore e l’interprete hanno il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle Leggi cogenti e dalle norme in vigore.
E’ dovere morale del traduttore e dell’interprete assicurarsi contro i rischi professionali.

È dovere del traduttore e dell’interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d’interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell’Associazione.

È consentita la pubblicità specifica e informativa, in ordine al proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

È dovere del traduttore e dell’interprete astenersi dall’accettare condizioni di lavoro vessatorie.

Titolo II – Rapporti con i colleghi

Il traduttore e l’interprete devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale e l'attività associativa. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non devono esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni. È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice di condotta devono essere segnalate esclusivamente agli organi disciplinari. Le disposizioni di cui al presente articolo assumono peso e rilevanza ancora maggiore quando i comportamenti lesivi sopra indicati siano perpetrati a danno di un membro del Consiglio Direttivo o di un incaricato o a danno dell’immagine dell’Associazione in generale. Eventuali critiche o rimostranze nei confronti di altri soci o di membri del CD devono essere espresse in ogni caso nei limiti della buona educazione e del rispetto dei ruoli, senza screditare la persona in presenza di altri colleghi e saranno accolte o contestate con pari modalità. Eventuali eccessi espongono il socio al deferimento al Collegio dei Probiviri e alle relative sanzioni previste dal presente Codice di condotta.

Il traduttore e l’interprete si asterranno da qualsiasi comportamento che possa essere qualificato come “concorrenza sleale”. È fatto inoltre divieto al traduttore e all’interprete di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i propri committenti o i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Traduttori e interpreti devono consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
Traduttori e interpreti sono tenuti verso i praticanti ad assicurare l’effettività ed a favorire la proficuità della pratica al fine di consentire un’adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.
Il praticante, nell’esercizio dell’attività di pratica, é tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche.

Titolo III – Rapporti con i committenti

Il rapporto fiduciario è alla base dell’attività professionale.

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Il traduttore e l’interprete devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.
In particolare sono tenuti ad informare il committente della loro iscrizione all’Associazione e dell’eventuale possesso di attestati di qualificazione e/o di certificazione.

Il traduttore e l’interprete sono obbligati a restituire senza ritardo al committente la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento dell’incarico quando questi ne faccia richiesta.
In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, il traduttore e l’interprete devono richiedere che gli incarichi siano conferiti individualmente. Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti il traduttore e l’interprete potranno adottare nei confronti del committente le misure che riterranno opportune per ottenere pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Per quanto possibile, il traduttore e l’interprete devono astenersi dal deporre come testimoni su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale o inerenti all’incarico ricevuto.

Titolo IV – Rapporti con le altre associazioni

Devono essere favoriti i rapporti con le altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e di attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente, o ai suoi delegati personali, esclusivamente nell’ambito della delega loro conferita.

L’appartenenza dei soci A.N.I.T.I. ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta di A.N.I.T.I.

I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in ANITI devono astenersi, salvo approvazione del Consiglio Direttivo, dall’assumere cariche anche in altre associazioni di traduttori ed interpreti per evitare situazioni di conflitto, a meno che il cumulo delle cariche o la partecipazione ad incontri possa, a giudizio del Consiglio Direttivo, giovare alla collaborazione tra le associazioni stesse. I soci ANITI che rivestono cariche rappresentative in altre associazioni di traduttori ed interpreti non possono entrare nel Consiglio Direttivo né assumere la posizione di funzionari in ANITI, analogamente a quanto sopra.

È fatto divieto ai soci ANITI che rivestono la qualità di socio anche in altre associazioni nazionali italiane di traduttori e interpreti aventi medesime finalità, di candidarsi a membro del Consiglio Direttivo di ANITI o di accettare la nomina a funzionario o altri incarichi in ANITI, analogamente alle disposizioni di cui all’articolo 27.

Titolo V – Sanzioni disciplinari e Procedimento disciplinare

Il Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo, ha la potestà di pronunciare – una volta accertata la violazione alle norme del presente Codice di condotta e secondo i criteri di cui all’art. 2 del presente Codice di Condotta – nei confronti dell’associato, previa sua audizione a discolpa, una delle seguenti sanzioni:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione;
e) radiazione.
Se l’associato che ha commesso la violazione è membro del Collegio dei Probiviri, è competenza del C.D. emettere il provvedimento disciplinare.
In caso di applicazione di sanzione disciplinare diversa dal mero avvertimento, l’attestazione contenente le informazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a-f, della legge n. 4/2013 di cui all’art. 14 del Regolamento associativo, decade e perde automaticamente di efficacia.

La sanzione dell’avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato a mezzo Pec all’interessato ad osservare e rispettare le norme del presente Codice di condotta ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di mancanze di lieve entità ed in violazione delle norme del Codice di condotta che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.

La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo comunicata all’interessato. E’ inflitta nei casi di violazioni lesive del decoro e della dignità della professione ed in particolare nei casi in cui l’associato abbia già ricevuto una sanzione di avvertimento da parte del Collegio dei Probiviri, ovvero violi gli articoli 5, 6, 8, 9 e 18 del Codice di condotta, ovvero gli articoli 7.2. e 10.2 del Regolamento associativo.

La sanzione della sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione sotto le insegne dell’Associazione. Essa è irrogata in caso di violazione di gravità tale da non consentire l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa. Essa ha durata variabile, a seconda della gravità, da cinque giorni a un anno. La sospensione temporanea dalla qualità di socio non esime dal pagamento della quota associativa ed implica la perdita del diritto di dichiararsi socio ANITI ed esibire la tessera associativa fino al termine della sospensione. In caso di sospensione temporanea dalla qualità di socio decade l’attestazione eventualmente rilasciata ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.

La sanzione dell’espulsione viene adottata nel caso in cui l’associato, nel corso della sua attività professionale e associativa:
a) venga a trovarsi nella situazione di inammissibilità stabilita dall’ultimo capoverso dell’articolo 3 dello Statuto;
b) arrechi danni gravi sostanziali e morali all’Associazione o commetta gli atti vietati dal Titolo II, articoli 16 e 17 del Codice di condotta;
c) rientri nell’ipotesi indicata all’articolo 7.8., secondo comma, lettera c) del Regolamento associativo;
Nei casi d’espulsione pronunciata ai sensi della lettera a), l’espulso può essere riammesso unicamente al venir meno delle condizioni di inammissibilità.
Negli altri casi, la riammissione non può essere chiesta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’espulsione: il richiedente in tal caso dovrà procedere ad una nuova iscrizione.

La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione sotto le insegne della compagine associativa.
La radiazione è pronunciata contro l’associato che, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della professione in modo tale da imporre l’allontanamento definitivo dell’interessato dalla compagine associativa.
Dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo Pec all’interessato, il provvedimento d’espulsione diventa esecutivo.
L’associato radiato non può più essere riammesso.

La sospensione, a titolo cautelare, può essere disposta dal Collegio dei Probiviri,, sentito il Consiglio Direttivo, nei confronti dell’associato che venga a trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di traduttore o interprete, e cessa nel momento in cui l’associato ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall’associazione sono effettive.
Resta ferma la facoltà di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.
La situazione di incompatibilità o conflitto di interessi dell’associato con l’appartenenza all’associazione o con l’esercizio della professione di traduttore o interprete deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.

Il procedimento disciplinare è aperto su segnalazione scritta di un associato o anche di un terzo.
Al fine di garantire il committente ai sensi dell’art. 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, l’Associazione mantiene attivo uno sportello di riferimento, anche virtuale, presso il quale lo stesso possa rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli soci.
Lo sportello di cui al precedente comma è accessibile dal sito web www.aniti.it > Sportello > Controversie, compilando i relativi campi.
Ricevuta la segnalazione, il Collegio dei Probiviri, in qualità di responsabile del Codice di condotta, si attiverà per una risoluzione concordata della controversia e, se del caso, per vietare o far cessare la pratica scorretta segnalata.
Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all’associato che vi è sottoposto a mezzo Pec. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare è sempre ammesso il deposito di memorie e documenti.
La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all’associato, a cura del presidente del Collegio dei Probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l’interessato, con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti il Collegio dei Probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra; se chiarimenti e discolpe appaiono sufficienti a escludere la violazione, il procedimento viene archiviato. In caso contrario, o qualora l’interessato non compaia, il Collegio dei Probiviri riferisce al Consiglio Direttivo e, tenuto conto del parere di detto Organo, delibera il provvedimento disciplinare, che verrà comunicato all’incolpato entro i cinque giorni successivi.

Per l’applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare in quanto compatibili.
I provvedimenti applicativi della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque interessato, ove siano venute meno le esigenze che li hanno imposti e giustificati.

Disposizione finale

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.

Codice di Condotta aggiornato e approvato con delibera dell’assemblea in data 13 Aprile 2024

Aniti